Condizioni di vendita e consegna

Condizioni generali di contratto per clienti commerciali di STEINEL GmbH.
(versione 11/2022)

I.    Disposizioni generali

  1. Le nostre forniture e prestazioni ("prestazioni") sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni di vendita e consegna ("condizioni generali di contratto"). Le presenti condizioni commerciali si applicano esclusivamente nei rapporti con imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico ("Partner"). Le nostre condizioni commerciali si applicano sia ai contratti futuri relativi alla fornitura di merci e servizi, sia a tutti gli altri rapporti commerciali futuri, nella misura in cui forniamo prestazioni, anche se non espressamente concordate nuovamente.
  2. Condizioni divergenti dalle presenti condizioni generali di contratto o dal diritto vigente trovano applicazione solo se e nella misura in cui la loro validità sia stata da noi espressamente confermata per iscritto.
  3. Le nostre offerte sono sempre non vincolanti. Il contratto si intende concluso con la nostra conferma d'ordine scritta o, al più tardi, con l'esecuzione senza riserve delle prestazioni.
  4. Tutte le informazioni e le immagini relative ai nostri prodotti contenute in opuscoli, cataloghi, altri documenti e sul nostro sito web non sono vincolanti e diventano parte integrante del contratto solo se espressamente confermate da noi per iscritto. Per i requisiti soggettivi e oggettivi dei nostri prodotti ai sensi del § 434 del BGB (Codice civile tedesco) si applica inoltre il punto VI.


II.    Prezzi e condizioni di pagamento

  1. I nostri prezzi si intendono al netto, franco fabbrica Germania (EXW, Incoterm 2020), più l'IVA applicabile e le spese di spedizione, salvo diversamente concordato in singoli casi.
  2. Salvo diversamente concordato, i prezzi indicati nelle nostre offerte sono vincolanti per trenta (30) giorni dalla data dell'offerta.
  3. Il pagamento delle nostre fatture deve essere effettuato entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura da parte del partner. Qualora il partner abbia diritto a uno sconto in singoli casi, ciò vale solo a condizione che tutti gli altri debiti del partner siano stati completamente saldati al momento dello sconto.
  4. I pagamenti devono essere effettuati a nostro acconto. Per la tempestività dei pagamenti fa fede la data di ricezione del pagamento.
  5. In caso di superamento del termine di pagamento sopra indicato, saranno addebitati, senza necessità di sollecito, gli interessi ai sensi del § 288 del BGB (Codice civile tedesco). Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dal ritardo.
  6. Il partner ha diritto di ritenzione e di compensazione solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate o legalmente accertate nei nostri confronti, oppure la pretesa del partner con cui si intende effettuare la compensazione sia in rapporto di reciprocità con la nostra pretesa contro cui si intende effettuare la compensazione.
  7. Se dopo la conclusione di un contratto risulta evidente che il nostro diritto al pagamento è compromesso dall'incapacità del partner di adempiere alle proprie obbligazioni, ci spettano i diritti di cui al § 321 del BGB (eccezione di incertezza). L'eccezione di incertezza si estende a tutte le prestazioni in sospeso derivanti dal rapporto commerciale.

III.    Condizioni di consegna, forza maggiore, ritardo

  1. La consegna della merce avviene EXW Germania dal luogo di consegna indicato nella nostra conferma d'ordine, salvo diversamente concordato nei singoli casi.
  2. Su richiesta del partner, provvediamo al trasporto all'indirizzo di consegna desiderato in Germania per il partner secondo le seguenti modalità: A partire da un valore dell'ordine netto di 500,00 EUR, provvediamo al trasporto a nostre spese. Per ordini di valore inferiore a 500,00 EUR netti, addebitiamo una tariffa forfettaria di spedizione pari a 7,90 EUR netti per ogni consegna, raggruppando tutti gli articoli di un ordine in un'unica consegna, ove possibile e salvo diversamente concordato con il partner nel singolo caso.
  3. La spedizione al di fuori della Germania richiede un accordo separato nei singoli casi.
  4. L'assicurazione sul trasporto viene stipulata da noi solo se espressamente concordato nel singolo caso. I relativi costi sono a carico del partner.
  5. I termini e le date di consegna non sono vincolanti, a meno che non sia stato espressamente concordato un termine di consegna vincolante nel singolo caso. In caso di dubbio, ciò si presume solo se il termine di consegna è stato da noi espressamente indicato per iscritto come vincolante. Il partner può richiederci per iscritto, al più presto tre (3) settimane dopo il superamento di un termine di consegna non vincolante, di effettuare la consegna entro un termine ragionevole.
  6. Le nostre prestazioni si considerano comunque eseguite in tempo se la consegna ha lasciato il nostro magazzino o la nostra fabbrica l'ultimo giorno di un termine concordato o fissato o alla data di consegna concordata.
  7. I nostri obblighi di prestazione sono soggetti alla corretta e tempestiva consegna da parte dei nostri fornitori.
  8. Sono ammesse consegne parziali, in eccesso o in difetto, nella misura in cui siano ragionevoli per il partner, tenendo conto delle tolleranze commerciali usuali. Lo stesso vale per le consegne anticipate.
  9. Qualora il rispetto dei termini o delle scadenze di consegna ci sia temporaneamente impossibile o notevolmente ostacolato da cause di forza maggiore, i nostri obblighi contrattuali saranno sospesi e i termini o le scadenze di consegna saranno prorogati di conseguenza. Per forza maggiore si intendono in particolare impedimenti o disturbi imprevedibili che esulano dal nostro controllo, che non avrebbero potuto essere evitati o risolti nemmeno con la diligenza di un buon commerciante e che non sono solo di breve durata. Tra questi rientrano in particolare disordini interni, guerre, guerre civili, atti o situazioni bellici o simili, pericolo immediato di guerra, interventi statali o controlli nell'ambito dell'economia di guerra, catastrofi naturali, incidenti, vertenze sindacali, atti arbitrari di autorità pubbliche o politiche, misure di politica monetaria e commerciale o altre misure di autorità pubblica, embarghi, sommosse, terrorismo, incidenti, disposizioni delle autorità, interventi di terzi, criminalità informatica o epidemie che si verificano presso di noi o presso i nostri fornitori o subappaltatori. Sono equiparati a cause di forza maggiore anche eventi imprevisti e non imputabili a noi che si verificano dopo la conclusione del contratto, ad esempio interruzioni dell'attività, difficoltà di approvvigionamento dei materiali, carenza di materie prime o di materiali di esercizio, carenza di personale, guasti ai macchinari, carenza di energia, indisponibilità dei mezzi di trasporto necessari o impedimenti alla circolazione che non siano di breve durata. Lo stesso vale in caso di scioperi e vertenze sindacali. Se il ritardo nella consegna o nella prestazione dovuto a cause di forza maggiore si protrae per più di due (2) mesi, il partner ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora adempiuta. Possiamo invocare cause di forza maggiore solo se ne abbiamo informato immediatamente il partner. Il presente punto III.9 si applica anche se gli eventi qui descritti riguardano uno dei nostri fornitori o subappaltatori.
  10. Anche il protrarsi dell'epidemia della malattia infettiva Coronavirus COV-19, compresi i ceppi potenzialmente mutati ("virus") e le misure corrispondenti adottate o che saranno adottate a livello nazionale o internazionale o la cui applicazione è ufficialmente raccomandata per contenere l'ulteriore diffusione, possono influire negativamente sulla nostra capacità di adempiere ai nostri obblighi contrattuali. Gli effetti negativi possono essere causati in particolare da misure adottate da un governo o da un'autorità pubblica (tra cui l'imposizione di un embargo, restrizioni all'importazione o all'esportazione, ordini di quarantena o altre restrizioni o divieti, nonché il rispetto da parte nostra o di uno dei nostri fornitori di ordini, norme, regolamenti o raccomandazioni ufficiali urgenti da parte dello Stato) e causare ritardi o carenze di materiale, assenze eccessive del personale, difficoltà o costi aggiuntivi per l'approvvigionamento di manodopera, beni o trasporti, restrizioni effettive alla mobilità o altre circostanze che compromettono la fornitura di beni e servizi (singolarmente e complessivamente: "effetti del virus"). Il punto III. 9. si applica mutatis mutandis agli effetti del virus.
  11. Adotteremo tuttavia misure economicamente adeguate per limitare i possibili effetti degli effetti virali sull'adempimento dei nostri obblighi contrattuali. Indipendentemente dall'attuazione di tali misure, il partner negozierà in ogni caso con noi in buona fede un adeguato aumento del prezzo contrattuale se e nella misura in cui gli effetti virali abbiano causato un aumento significativo dei costi per la fornitura dei nostri prodotti o servizi.
  12. I punti III.9. e 10. non pregiudicano altri casi di esonero derivanti dalle presenti condizioni generali di contratto o dal diritto applicabile.
  13. Nella misura in cui il ritardo nella consegna non sia stato causato da noi intenzionalmente o per grave negligenza, il diritto al risarcimento danni del partner per il ritardo nella prestazione è limitato ad un massimo dello 0,5% del prezzo netto delle prestazioni interessate dal ritardo per ogni settimana completa di ritardo nella consegna, ma complessivamente ad un massimo del 5% del prezzo netto delle prestazioni interessate dal ritardo. Le disposizioni di cui sopra non comportano alcuna modifica dell'onere della prova.


IV.    Trasferimento del rischio

  1. Il rischio di perdita accidentale e deterioramento della merce passa al partner
    a) se quest'ultimo ritira o fa ritirare la merce come concordato, se e nella misura in cui abbiamo messo a disposizione la merce nel luogo di consegna concordato per il ritiro e ne abbiamo informato il partner, oppure
    b) in caso contrario, quando abbiamo consegnato la merce al trasportatore.
  2. A condizione che non effettuiamo eccezionalmente il trasporto della merce noi stessi, il rischio passa al partner anche in caso di consegne franco destino e franco domicilio al più tardi al momento in cui la merce lascia il nostro magazzino o lo stabilimento.


V.    Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale (compreso il saldo del conto corrente) con il partner("merce soggetta a riserva di proprietà").
  2. La lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del partner è sempre gratuita per noi in qualità di produttori ai sensi del § 950 del BGB (Codice civile tedesco). In caso di combinazione della merce soggetta a riserva di proprietà con altri oggetti, abbiamo diritto alla comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore commerciale della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore commerciale degli altri beni utilizzati. Se la nostra riserva di proprietà decade a causa della combinazione, il partner ci trasferisce sin d'ora i diritti di proprietà che gli spettano sul nuovo stock o sul nuovo oggetto nella misura del valore commerciale della merce soggetta a riserva di proprietà e lo custodisce gratuitamente per noi. I nostri diritti di (com)proprietà che ne derivano sono considerati merce soggetta a riserva di proprietà.
  3. Il partner è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nel corso della normale attività commerciale e solo a condizione che il partner concordi con il proprio cliente il pagamento anticipato completo o concordi con il cliente che la proprietà passerà al cliente solo dopo che questi avrà adempiuto ai propri obblighi di pagamento e disporrà della merce solo con riserva di pagamento completo. Il partner non è autorizzato ad altre disposizioni sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare alla costituzione in pegno o al trasferimento a titolo di garanzia.
  4. I crediti del partner derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà ci vengono ceduti sin d'ora. Il partner è autorizzato a riscuotere per nostro conto i crediti derivanti dalla rivendita. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene venduta dal partner insieme ad altre merci non vendute da noi, la cessione del credito derivante dalla rivendita vale solo per l'importo del valore di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà venduta. Se il credito derivante dalla rivendita viene inserito dal partner in un rapporto di conto corrente con il proprio cliente, dopo il saldo del credito in conto corrente, al suo posto subentra il saldo riconosciuto o causale, che ci viene ceduto nella misura del valore di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà venduta. In caso di vendita di merci di cui siamo comproprietari, la cessione del credito vale per l'importo corrispondente al valore di rivendita di tali quote di comproprietà.
  5. Siamo autorizzati a revocare al partner l'autorizzazione alla rivendita e all'incasso dei crediti qualora il partner sia in mora con i pagamenti derivanti dal rapporto commerciale o abbia disposto della merce soggetta a riserva di proprietà al di fuori del normale svolgimento dell'attività commerciale. Lo stesso vale in caso di un deterioramento sostanziale della situazione patrimoniale del partner dopo la conclusione del contratto o in caso di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner.
  6. Il partner è tenuto a mantenere in buono stato la merce soggetta a riserva di proprietà a proprie spese e ad assicurarla a nostro favore contro furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi al valore a nuovo. Il partner ci autorizza sin d'ora a far valere tutti i diritti di risarcimento derivanti da tali assicurazioni.
  7. Il partner è tenuto a collaborare alle misure necessarie per tutelare la nostra riserva di proprietà. Il partner è tenuto a informarci immediatamente di eventuali misure esecutive di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, sui crediti a noi ceduti o su altre garanzie, consegnandoci i documenti necessari per un intervento. Ciò vale anche per qualsiasi altro tipo di pregiudizio.
  8. Se il valore realizzabile delle nostre garanzie nei confronti del partner supera di oltre il 10% i nostri crediti da garantire, siamo tenuti, su richiesta del partner, a liberarle in misura corrispondente.

VI.    Difetti materiali

  1. Nella misura in cui le nostre prestazioni presentano un difetto materiale al momento del trasferimento del rischio, siamo responsabili nei confronti del partner - fatto salvo il punto VII - entro il termine di prescrizione di cui al presente punto VI.
  2. Se al momento del trasferimento del rischio le nostre prestazioni corrispondono alla qualità concordata con il partner ai sensi del § 434 comma 2 frase 1 n. 1 del BGB, le nostre prestazioni sono conformi al contratto e prive di difetti. Ciò vale anche se non soddisfano i requisiti oggettivi ai sensi del § 434 comma 3 del BGB. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'idoneità delle nostre prestazioni per uno scopo particolare.
  3. Salvo diversamente concordato, le prestazioni devono essere conformi esclusivamente alle norme applicabili nella nostra sede.
  4. Le caratteristiche delle prestazioni indicate prima della conclusione del contratto non fanno automaticamente parte della qualità concordata ai sensi del § 434 comma 2 frase 1 n. 1 del BGB, ma solo se sono espressamente indicate nella nostra conferma d'ordine, fatto salvo il punto VI.5.
  5. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche minori alla costruzione, alla progettazione, alla scelta dei materiali e alla fabbricazione anche dopo la nostra conferma d'ordine, purché ciò non comporti una modifica del prezzo e/o delle funzioni essenziali o dei tempi di consegna o sia inaccettabile per il partner per altri motivi. Le modifiche di cui sopra non costituiscono inoltre una deroga ai requisiti oggettivi delle prestazioni ai sensi del § 434 comma 3 del BGB, salvo diversamente concordato per iscritto.
  6. Non rispondiamo di divergenze dalla qualità concordata che compromettono solo in misura irrilevante l'utilizzabilità delle prestazioni interessate, di divergenze peraltro irrilevanti dalla qualità concordata, di usura naturale e danni che insorgono dopo il trasferimento del rischio a seguito di un utilizzo eccessivo, di mezzi di esercizio inadeguati, di un montaggio o di un'installazione difettosi non effettuati da noi o che si verificano a causa di particolari influenze esterne sulle prestazioni che non potevamo prevedere. Non siamo inoltre responsabili per difetti causati da modifiche o riparazioni improprie da parte del partner o di terzi. Le circostanze sopra menzionate non costituiscono inoltre una deviazione dai requisiti oggettivi delle prestazioni ai sensi del § 434 comma 3 del BGB (Codice civile tedesco), salvo diversamente concordato per iscritto.
  7. Il partner è tenuto a esaminare attentamente le prestazioni immediatamente dopo la loro consegna e, qualora riscontri un difetto materiale, a segnalarlo per iscritto entro e al più tardi entro due cinque (5) giorni dal ricevimento della merce; se non effettua un'ispezione adeguata o non segnala immediatamente un difetto riscontrato, le prestazioni si considerano approvate. Il partner è tenuto a segnalare per iscritto i difetti materiali nascosti immediatamente dopo la loro scoperta, al più tardi entro un termine di cinque (5) giorni dalla scoperta. In caso contrario, la merce si considera approvata e sono esclusi i diritti di reclamo per difetti. Per il rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione.
  8. In caso di difetto materiale, su richiesta scritta del partner siamo tenuti a riparare o sostituire le prestazioni entro un termine ragionevole ("adempimento successivo"). La decisione sul tipo di adempimento successivo spetta a noi. Se il difetto materiale è limitato a una parte delimitabile della prestazione, l'adempimento successivo avviene mediante la consegna di una parte priva di difetti.
  9. Nella misura in cui sostituiamo una prestazione difettosa con la consegna di una parte priva di difetti, le parti sostituite diventano di nostra proprietà, salvo espressa rinuncia da parte nostra. In caso di nuova consegna, le parti sostituite devono inoltre essere rispedite o smaltite, a nostra discrezione, dal partner, ma a nostre spese. Ciò non vale se la restituzione e/o lo smaltimento comportano notevoli inconvenienti per il partner.
  10. Senza limitazione dei nostri diritti legali, siamo in ogni caso autorizzati a rifiutare completamente l'adempimento successivo ai sensi del § 439 comma 4 del BGB (Codice civile tedesco) se i costi dell'adempimento successivo (§ 439 comma 2 e comma 3 del BGB) superano il 120% del prezzo netto concordato per le prestazioni.
  11. Per l'adempimento successivo ci deve essere concesso un tempo e un'opportunità adeguati. Se l'adempimento successivo non avviene entro un termine ragionevole fissato dal partner o se l'adempimento successivo fallisce, il partner può, alle condizioni previste dalla legge, a sua discrezione
    a) ridurre il prezzo, oppure
    b) recedere dal contratto.
  12. Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo al pagamento da parte del partner del prezzo dovuto per la prestazione, detratto un importo adeguato in considerazione del difetto materiale.
  13. Anche in caso di regresso del venditore, il partner è tenuto, in deroga al § 445a comma 2 del BGB, a darci la possibilità di adempiere successivamente entro il termine fissato dal suo acquirente. La fissazione di un termine è superflua solo se tale fissazione è già superflua ai sensi del § 445a comma 2 del BGB nel rapporto tra il partner e il suo acquirente, per cui il partner non può darci la possibilità di adempiere successivamente.
  14. Il luogo di adempimento dell'adempimento successivo è fondamentalmente il nostro stabilimento indicato nella conferma d'ordine.
  15. Non siamo tenuti al rimborso delle spese necessarie sostenute dal partner ai fini dell'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nella misura in cui tali spese aumentino perché la merce è stata successivamente trasferita in un luogo diverso dal luogo di ricezione o dal luogo di installazione indicato o concordato. Ciò non si applica se il trasferimento è conforme all'uso previsto.
  16. La garanzia è valida solo se espressamente indicata.
  17. Per le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese si applicano le disposizioni di legge, fatte salve le limitazioni previste al punto VII.
  18. Sono escluse ulteriori pretese o diritti del partner nei nostri confronti per vizi della merce diversi da quelli disciplinati ai punti VI. e VII.
  19. Restano invariate le disposizioni speciali di legge nel caso in cui alla fine di una catena di fornitura vi sia una vendita di beni di consumo (§ 478 BGB e § 327u BGB).

VII.    Risarcimento danni e rimborso spese

  1. Sono escluse le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese da parte del partner("richieste di risarcimento danni"), indipendentemente dal motivo giuridico. La disposizione di cui al punto III.10. in caso di danni causati da ritardi rimane invariata.
  2. La suddetta limitazione di responsabilità di cui al punto VII.1 non si applica:
    a) per richieste di rimborso spese ai sensi dei §§ 439 comma 2 e comma 3 frase 1 BGB e 445a comma 1 BGB e § 327u comma 1 BGB;
    b) nella misura in cui siamo responsabili ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore;
    c)  nella misura in cui siamo responsabili per dolo o colpa grave;
    d) per richieste di risarcimento danni a causa di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute
    e) nella misura in cui abbiamo dolosamente taciuto un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce (§ 444 BGB)
    f) in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, ovvero di obblighi il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. La nostra responsabilità per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico del contratto, salvo nei casi di dolo o colpa grave o in caso di responsabilità per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
  3. Nella misura in cui la nostra responsabilità è limitata ai sensi del presente punto VII, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, ausiliari e rappresentanti legali.
  4. Le disposizioni di cui sopra non comportano un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del partner.

VIII.    Prescrizione

  1. I diritti del partner per vizi materiali o giuridici cadono in prescrizione 12 mesi dopo l'inizio del termine di prescrizione legale. Ciò non si applica
    a)    nei casi di cui al § 438 comma 1 n. 1 BGB (diritti reali di terzi), §§ 438 comma 1 n. 2 o 634a comma 1 n. 2 del BGB (opere d'arte; cose utilizzate per un'opera d'arte, prestazioni di progettazione e supervisione per un'opera d'arte), § 445b comma 1 del BGB (diritti di regresso in caso di ricorso dell'imprenditore), § 327u comma 2 del BGB (diritti di regresso nei confronti del partner di distribuzione) di una garanzia di qualità e in caso di dolo (§ 444 del BGB)
    b)  per richieste di risarcimento danni dovute a dolo o colpa grave, per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o per responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.  In questi casi si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge.
  2. Le prestazioni sostitutive saranno da noi eseguite a titolo di cortesia e senza riconoscimento di alcun obbligo giuridico. Ad eccezione di un riconoscimento espressamente dichiarato, le prestazioni sostitutive non danno inizio a un nuovo termine di garanzia.
  3. Il termine di prescrizione ordinario per i diritti del partner è inoltre ridotto a 24 mesi dall'inizio del termine di prescrizione legale. Ciò non si applica alle richieste di risarcimento danni ai sensi del punto VII, per le quali si applica il termine di prescrizione legale.

IX.    Riservatezza

  1. Il partner è tenuto a trattare con riservatezza nei confronti di terzi tutte le informazioni, in particolare il know-how e i segreti aziendali, di cui viene a conoscenza ("informazioni"). In particolare, il partner non è autorizzato a divulgare o rendere accessibili a terzi le informazioni senza il nostro previo consenso. Le informazioni devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del contratto. Il partner si impegna inoltre a non esaminare, analizzare, smontare, decompilare o determinare la composizione dei nostri prodotti che non sono stati resi disponibili al pubblico con altri metodi di reverse engineering. Il § 69e UrhG (legge tedesca sul diritto d'autore) rimane invariato. Il divieto di reverse engineering si applica indipendentemente dal fatto che il partner utilizzi o meno le informazioni. Il partner obbligherà i propri dipendenti e altre persone che hanno accesso alle informazioni in relazione all'esecuzione del contratto a mantenere la riservatezza.
  2. Sono escluse dall'obbligo di cui al punto IX.1 le informazioni che
    a) erano già note al partner al momento della stipula del contratto o sono state rese note da terzi successivamente, senza che ciò comporti una violazione di un accordo di riservatezza, di disposizioni di legge o di disposizioni delle autorità,
    b) al momento della stipula del contratto siano già di dominio pubblico o diventino di dominio pubblico in un momento successivo, purché ciò non sia dovuto a una violazione del presente contratto,
    c) sono state sviluppate autonomamente dal partner senza accesso alle nostre informazioni, o
    d) devono essere divulgate in base a obblighi di legge o su ordine di un tribunale o di un'autorità.

  3. Gli obblighi di cui al presente punto IX rimangono in vigore anche dopo la scadenza del contratto e del rapporto commerciale, indipendentemente dalle modalità di risoluzione del contratto o del rapporto commerciale.


X.    Ausili di vendita

  1. Gli espositori di vendita o di presentazione e/o altri ausili di presentazione messi a disposizione del Partner a titolo gratuito rimangono di nostra proprietà e possono essere richiesti in qualsiasi momento.
  2. Il partner si impegna a riempirli solo con la nostra merce e a utilizzarli e conservarli con la diligenza di un buon commerciante.


XI.    Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

  1. Salvo diversamente concordato, il luogo di prestazione o di adempimento delle nostre prestazioni è il nostro stabilimento di Herzebrock-Clarholz, Germania.
  2. Per l'interpretazione delle clausole commerciali si applicano gli Incoterms 2020.
  3. Modifiche o integrazioni di un contratto, compresi gli accordi accessori, devono essere effettuate per iscritto a fini di documentazione. Gli accordi individuali hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni generali di contratto. Per il contenuto di tali accordi fa fede, salvo prova contraria, un accordo scritto o la nostra conferma scritta di tale accordo.
  4. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie legali derivanti da o in relazione al presente rapporto contrattuale è la nostra sede di Herzebrock-Clarholz, Germania. Tuttavia, siamo anche autorizzati ad adire le vie legali presso la sede del partner.
  5. Il rapporto contrattuale tra noi e il partner è regolato dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
  6. In caso di invalidità di singole disposizioni del contratto, le restanti disposizioni rimangono valide. La disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione legalmente valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida. Lo stesso vale per le lacune normative.